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NORMATIVE

DISCIPLINE BIONATURALI, COSA DICONO LE LEGGI

IL QUADRO GENERALE

Le attività degli operatori nelle discipline bionaturali rientrano nel più vasto campo delle “professioni non organizzate in ordini e collegi”, regolate dalla Legge nazionale 4/2013. Si tratta di attività di prestazione di servizi o opere a terzi esercitate «abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo», che non prevedono l’iscrizione in albi o elenchi e che non sono disciplinate da specifiche normative (come invece avviene, ad esempio, per le professioni sanitarie, le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio). Per queste categorie, il testo afferma che «l’esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista».

A supporto del consumatore e della qualità dell’offerta, la legge dà la possibilità di costituire associazioni professionali – inserite in un apposito elenco del Mise Ministero dello Sviluppo economico - che adottino strumenti per «valorizzare le competenze degli associati, garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza».

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LE DISCIPLINE BIONATURALI E LA LEGGE DELLA LOMBARDIA

In Lombardia è la Legge regionale 2/2005 a normare le discipline bio-naturali, a partire dalla definizione: «le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio-naturali – recita il testo - consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate».

Attraverso un comitato tecnico scientifico, la Giunta Regionale ha ad oggi definito gli standard professionali e formativi di 37 discipline bio-naturali, tra i quali lo shiatsu, le tecniche cranioscarali, la riflessologia plantare, le tecniche manuali ayurvediche.

La Legge regionale ha stabilito anche l’istituzione del registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, al quale «possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico. L’iscrizione nel registro – è precisato nell’articolo di legge - non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori». È stato inoltre istituito il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, condizione per l’accreditamento delle realtà formative e il riconoscimento dei percorsi formativi. Le modalità operative dei due registri sono definite dal decreto regionale (d.d.u.o.) n. 4669 del 29/05/2012. LAFONTE è accreditata registro degli enti di formazione dal dicembre 2012 (n. iscrizione 2012/DBNA119).

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LE NOSTRE SCELTE

Né la legislazione nazionale né quella regionale prevedono un titolo abilitante per esercitare professioni nel campo delle biodiscipline. La prima afferma infatti che «l’esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica», la seconda che «l’iscrizione nel registro non costituisce condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori».

Ad oggi non esistono quindi diplomi regionali, certificazioni nazionali o internazionali, patentini o altre fantasiose definizioni che diano ai possessori una qualsiasi forma di abilitazione o autorizzazione pubblica ed istituzionalmente riconosciuta. Nessuna scuola, ente privato o associazione professionale può affermare che l’attestato o l’iscrizione nelle proprie liste abbiano valore "abilitante" alla professione.

Chiarito questo, resta la necessità di assicurare precisi livelli di qualità e competenza sia a chi intraprende un percorso formativo sia a chi si rivolge ad un operatore. LAFONTE ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato tecnico scientifico per l’attuazione della legge regionale sulle discipline bio-naturali ed è soggetto accreditato per rilasciare gli attestati di competenza regionali (adottati con decreto regionale n. 7105 del 29/07/2011). 

Tuttavia, poiché, come visto, nessun titolo è abilitante e l’esercizio è libero, la scuola ritiene il percorso “burocratico” per l’ottenimento dell’attestato di competenza regionale un aggravio di costi e di passaggi non necessario nell’attuale cornice legislativa. Una posizione dettata dalla volontà di trasparenza nei confronti degli allievi e del mercato che non pregiudica la qualità dell’insegnamento. I piani formativi, infatti, fanno riferimento alle maggiori associazioni professionali di settore a livello nazionale e al Quadro Regionale degli Standard Professionali. La formazione rispetta, quindi, i programmi, i monte ore e le verifiche messi a punto dai soggetti istituzionalmente coinvolti e riconosciuti nella progettazione dei percorsi professionalizzanti. È lasciata all’allievo la scelta di iscriversi al registro regionale così come quella di procedere con l’iter per la certificazione delle competenze.

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